Assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali
Gli obblighi assicurativi per le imprese
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione nel nostro Paese, di stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Le modalità operative sono contenute nel Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e in emendamenti successivi, il Decreto n. 39 del 31 marzo 2025 e la Legge 78 del 27 maggio 2025.
Quando scatta l’obbligo di sottoscrovere la polizza catastrofale?
Il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 recante Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, convertito in Legge n. 78/2025, ha introdotto un ingresso graduale all’obbligo, differenziando la platea tra grandi, medie e piccole/micro imprese:
- Per le grandi imprese: l’obbligo di stipulare una polizza catastrofale, già previsto dalla legislazione vigente, è stato confermato entro il 31 marzo 2025, con deroga al 30 giugno 2025 per l’applicazione delle sanzioni «indirette»
(per Grandi Imprese si intendono le aziende che rispettino almeno due dei seguenti criteri: stato patrimoniale maggiore o uguale a € 25 MLN, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni maggiori o uguali a € 50 MLN, numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio superiore o uguale a 250) - Per le medie imprese: entro il 1 ottobre 2025
(per medie imprese si intendono le aziende che rispettino almeno due dei seguenti criteri: Bilancio annuo non oltre i € 43 MLN, fatturato annuo entro i € 50 MLN; meno di 250 dipendenti occupati) ; - Per tutte le piccole (si intendono le aziende che rispettino almeno due dei seguenti criteri: fatturato annuo o totale di bilancio annuo fino a € 10 MLN, meno di 50 dipendenti occupati) e micro imprese (si intendono le aziende che rispettino almeno due dei seguenti criteri: fatturato annuo o totale di bilancio annuo fino a € 2 MLN, meno di 10 dipendenti occupati) l'obbligo è posticipato al 31 dicembre 2025.
Le Imprese che hanno assicurato gli eventi catastrofali, ma in modo non conforme a quanto indicato nel Decreto, devono adeguare le polizze in corso «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse»
L’adeguamento può essere previsto o mediante una sostituzione del contratto, o attraverso la stipula di appendici integrative.
Chi deve assicurarsi?
Sono soggette all’obbligo assicurativo le imprese con sede legale in Italia o all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice Civile.
I soggetti che devono essere iscritti sono:
- gli imprenditori commerciali;
- i piccoli imprenditori;
- le società;
- le società semplici;
- le società soggette alla legge italiana ex art. 25, legge n. 218 del 1995;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici ;
- i Gruppi europei di interesse economico (GEIE).
Sono esclusi dall’obbligo:
- Imprese Agricole (per le quali opera il fondo mutualistico Agricat);
- Professionisti iscritti a ordini e collegi (avvocai, medici, ingegneri, architetti e altri liberi professionisti);
- Associazioni senza scopo di lucro, anche quando svolgono attività commerciali marginali;
- Enti Pubblici (organizzazioni governative e parastatali, non economici);
- Enti ecclesiastici (quando non svolgono attività di impresa).
Quali eventi naturali vengono assicurati nella polizza obbligatoria?
- Alluvione, Inondazione ed Esondazione: i fenomeni devono derivare da eventi atmosferici naturali. Non è coperta, ad esempio, l’inondazione causata dal crollo di una diga per cedimento, frana o terremoto.
- Sisma
- Frana

Quali beni sono assicurati dalla polizza catastrofale obbligatoria?
- Terreni: compresi, a titolo di esempio, le pertinenze fondiarie degli stabilimenti, i terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti;
- Fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni
- Impianti e macchinari: (anche elettroniche e a controllo numerico), attrezzature industriali e commerciali e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato
- Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Attenzione: non rientrano fra i beni in copertura le merci, sostanzialmente le scorte di magazzino, in quanto comprese nella voce di bilancio attivo circolante, altri beni come l’arredamento o il mobilio, e beni immobili che risultino gravati da abusi edilizi o costruiti senza le autorizzazioni previste.
Quali danni sono esclusi?
- I danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Attenzione: sono esclusi i «danni indiretti»relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse al danneggiamento o alla distruzione del bene assicurato (la cosiddetta business interruption).
Sono esclusi anche i «Danni Conseguenziali», ovvero i danni che si sono prodotti in occasione dell’evento catastrofale, ma non per effetto dello stesso (es: furto di un macchinario avvenuto dopo l’evacuazione in occasione di un evento catastrofale).
Quali sono i criteri di copertura dei beni?
- Valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
- Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- Costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.

Quali sono i limiti di indennizzo previsti dal decreto?
- per la fascia fino a 1 milione di euro di valori assicurati, considerando il totale delle ubicazioni, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata, il limite di indennizzo è il 70% della somma assicurata;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro, ovvero per le grandi imprese (oltre 150 milioni di euro di fatturato e 500 dipendenti), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione tra le partii.
Per somme assicurate sino a 30 milioni di euro, la norma prevede uno scoperto massimo fino al 15% del danno indennizzabile
Cosa succede se non ci si assicura?
La normativa non prevede sanzioni amministrative dirette in caso di mancata sottoscrizione della polizza assicurativa. Tuttavia, l’inadempimento a tale obbligo può limitare o impedire l’accesso in caso di evento catastrofale:
- all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie;
- all’erogazione di fondi pubblici destinati a fronteggiare gli eventi calamitosi e catastrofali.