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Rischio sanitario: come cambiano il settore e la normativa di riferimento

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La gestione e prevenzione dei rischi diventa centrale a tutela di tutti gli attori coinvolti in un sistema sanitario che cresce per strutture e forza lavoro.

Il sistema sanitario italiano sta vivendo una fase di grande cambiamento a causa degli impatti a breve della crisi pandemica e di quelli a lungo termine di quella demografica, con il progressivo invecchiamento della popolazione. Ne emerge una crescita di spesa sanitaria e delle relative strutture, con un peso crescente delle organizzazioni private.
In questo contesto il ruolo della Legge Gelli, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", diventa centrale. Due le importanti novità su questo fronte: la costituzione, da parte del ministero di Giustizia della "Commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica" e l'entrata in vigore del Decreto Attuativo sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative. E' quindi stato finalmente definito l'obbligo di assicurazione RC per le Strutture.

Sanità privata e risk management: il ruolo della Legge Gelli

In un sistema sanitario che cresce per strutture e forza lavoro, con una presenza privata sempre più consistente, il risk management diventa centrale a tutela di tutti gli attori coinvolti.

La legge 24/2017 o Legge Gelli è la norma di riferimento sulle misure relative all'assicurazione della responsabilità medica. Una norma che richiede, a distanza di quasi sette anni dal suo varo, una serie di chiarimenti attuativi sui quali sta lavorando la "Commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica", istituita con un decreto del ministro della Giustizia del 28 marzo 2023.

La legge Gelli, per il ministro della Salute, ha avuto:  "il grande merito di definire le coordinate per garantire una maggiore sicurezza delle cure ai pazienti, rafforzando il sistema di gestione e prevenzione del rischio sanitario, e al contempo offrire maggiore serenità a chi eroga le cure: medici e infermieri. Un impianto normativo che, a distanza di sei anni, conserva tutta la sua validità, ma richiede aggiustamenti che tengano conto della necessità di arginare il fenomeno della medicina difensiva e delle richieste che provengono dai nostri medici di depenalizzare la responsabilità sanitaria."

La commissione sta lavorando su due macrotemi:

  • il diritto sostanziale e una rivisitazione di articolo 590-sexies del codice penale sulla responsabilità del medico per l’attività sanitaria;
  • il diritto processuale per individuare gli strumenti per ridurre i contenziosi, tenendo conto che "su cento denunce penali rivolte ai medici ogni anno -5% si conclude con una condanna. Questo significa che il 95% delle accuse sono infondate", ha osservato il presidente della commissione ministeriale sulla colpa medica.

La responsabilità medica è poi un tema cruciale. Il presidente della Fondazione Italia in Salute, Maurizio Hazan, sull'area assicurativa dichiara che si tratta di: "un tassello mancante ma essenziale, perché è chiaro che laddove c’è un rischio deve esserci una copertura. Occorre intervenire velocemente sul versante dell’assicurazione ma prima ancora sui fattori che rendono difficilmente assicurabile questo rischio, dunque “sul costo della responsabilità, sul danno risarcibile” e sulle “tabelle del macrodanno”."

Polizze per le aziende sanitarie: il regolamento sui requisiti minimi di garanzia

Proprio sul fronte delle coperture assicurative, è giunta a compimento l'approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, del regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, come previsto dall’art. 10 della Legge Gelli.

Si trattava di uno dei decreti attuativi più attesi della norma, la cui discussione si è protratta per cinque anni. Il testo è composto da 16 articoli:

  1. definizioni utilizzate nel decreto;
  2. ambito di applicazione;
  3. chiarimenti sull'oggetto della copertura assicurativa nell’ambito sia della responsabilità contrattuale sia in quella extracontrattuale, contenente anche la possibilità di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del medico che non abbia regolarmente assolto gli obblighi formativi e di aggiornamento;
  4. disposizioni sui massimali di garanzia delle polizze assicurative dipendenti dall’attività svolta (da un minimo di un milione fino a cinque milioni di euro);
  5. efficacia temporale della garanzia con la forma “claims made” e definizione delle modalità per esercitare il diritto di recesso da parte dell’assicuratore;
  6. obblighi di pubblicità e di trasparenza delle strutture sanitarie e dei professionisti;
  7. eccezioni opponibili al danneggiato;
  8. misure analoghe alle coperture assicurative mediante assicurazione diretta del rischio da parte delle strutture sanitarie;
  9. funzionamento del fondo rischi obbligatorio per le strutture in autoassicurazione (fondo della Struttura con appostazione in bilancio di somme riferite ai rischi in corso nell’anno di esercizio e che si protrarranno nell’esercizio successivo);
  10. costituzione per le strutture in autoassicurazione di un fondo riserva sinistri (fondo della Struttura con appostazione in bilancio della messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati);
  11. certificazione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri;
  12. modalità di subentro contrattuale da parte di un’impresa assicurativa;
  13. rapporti tra assicuratore e struttura nei casi in cui una parte del rischio sia portata avanti con il sistema dell’auto-ritenzione;
  14. funzioni di governo del rischio e previsione specifica dell’intervento dei medici legali;
  15. gestione dei rischi;
  16. norme transitorie e finali.

Tra i commenti al regolamento, segnaliamo nuovamente Hazan che in un'itervista rilasciata a Quotidiano Sanità, dichiara: "renderà definitivamente e immediatamente cogente l’obbligo di assicurazione previsto dalla Legge Gelli e, soprattutto, renderà finalmente operativo il regime dell’azione diretta prevista dall’art. 12 della legge 24/2017, azione che consentirà in futuro ai danneggiati di rivolgersi direttamente alle compagnie assicuratrici, al pari di ciò che avviene nella RC auto."

Il Decreto Attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01/03/2024 ed entrerà in vigore il 16/03/202.

È quindi stato finalmente definito l’obbligo di assicurazione RC in capo alle Strutture (per i Medici lo era già dalla Legge Balduzzi del 2012) secondo i requisiti minimi stabiliti dal Decreto e si realizza la definitiva messa in sicurezza del nuovo sistema del rischio clinico connotato dalla duplice vocazione protettiva della serenità di azione dei professionisti della Sanità e della sicurezza delle cure e dei pazienti.

Il Decreto attuativo stabilisce il tetto dei massimali minimi che dovranno avere le polizze  e che riepiloghiamo di seguito per diverse classi di rischio:

  • Strutture ambulatoriali: € 1.000.000,00 per sinistro / € 3.000.000,00 per anno
  • Strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: € 2.000.000,00 per sinistro / € 6.000.000,00 per anno
  • Strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: € 5.000.000,00 per sinistro / € 15.000.000,00 per anno
  • Esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: € 1.000.000,00 per sinistro € 3.000.000,00 per anno
  • Esercenti la professione sanitaria che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: € 2.000.000,00 per sinistro € 6.000.000,00 per anno
  • RCO: € 2.000.000,00 per sinistro ed anno

La nostra offerta

Il completamento della Legge «Gelli-Bianco» con l’approvazione del Decreto Attuativo consolida e conferma il modello del nostro approccio commerciale ovvero la gestione integrata dei rischi sanitari.

Gli specialisti Howden, grazie alla profonda esperienza del settore e alle esperienze maturate, sono in grado di sviluppare un programma assicurativo su misuraper le aziende sanitarie e ospedaliere, garantendo piena conformità alla normativa di settore, come stabilito dalla Legge Gelli.
L’obiettivo è fornire soluzioni assicurative performanti sia in termini di copertura che di costi.
Il nostro team di consulenti si caratterizza per la capacità tecnico-professionale di analisi integrata dei rischi e per una gestione attiva e consapevole dei sinistri.

Servizi sanitari in Italia: dati di contesto

L'Area Studi Mediobanca, nel suo rapporto sui maggiori operatori sanitari privati in Italia del 2023, offre una panoramica sull'offerta sanitaria italiana nel suo complesso. A partire dalla spesa sanitaria pubblica che, a prezzi correnti, è aumentata dai 78,5 miliardi di dollari di fine 2002 ai 127,8 miliardi di fine 2021.

Nel 2021 il 78,6% (100,5 miliardi di dollari) del valore complessivo riguardava le strutture pubbliche e il 21,4% (27,3 miliardi) quelle accreditate. Nell’arco temporale 2002-2021, la spesa erogata da quest’ultime è in crescita del 3,2%, incremento superiore a quello delle strutture pubbliche (+2,4%).

La domanda di servizi sanitari è fortemente condizionata dalle dinamiche demografiche.

Nell’area OCSE, l’incidenza degli over 65 sul totale della popolazione è passata dall’8,9% del 1960 al 17,8% del 2021, con previsione di raggiungere il 26,7% nel 2050. L’Italia, con il suo 23,5% di ultrasessantacinquenni, si attesta decisamente sopra la media OCSE, dietro al solo Giappone (28,9%). La speranza di vita alla nascita, poi, è cresciuta di oltre 10 anni tra il 1970 e il 2021, risultando superiore agli 83 anni in otto Paesi. L’Italia è al nono posto con 82,9 anni.

Le strutture sanitarie operanti in Italia nel 2021 erano 28.980 (57% private e 43% pubbliche),in crescita rispetto al 2010 di 2.898 unità: 2.519 strutture private e 379 pubbliche. Questo dato va però analizzato nel dettaglio con un calo delle strutture ospedaliere (-170) e degli ambulatori specialistici (-857), e al contempo con una crescita dei presidi di assistenza territoriale residenziale (+1.831) e di altra assistenza territoriale (+1.550).

Nel nostro Paese i costi per l’assistenza long term care, inclusivi delle cure domiciliari, residenziali e semiresidenziali e palliative, hanno raggiunto i 16,3 miliardi di euro nel 2020, salendo a 16,9 miliardi nel 2021. Una spesa che pesa per 12,3 miliardi sul settore pubblico e per 3,9 miliardi sulle famiglie, mentre la quota coperta da regimi volontari di finanziamento è ferma a 0,1 miliardi.
Il quadro così delineato, porta alla stima di una carenza di posti letto tra le 80mila e le 200mila unità entro il 2030. Con la conseguente necessità di ristrutturazione e realizzazione di nuove strutture, con particolare attenzione a quelle residenziali (visto il rapido invecchiamento della popolazione).

La presenza della sanità privata in Italia

In questo contesto, il ruolo degli operatori privati diventa cruciale per sostenere l'intero sistema sanitario insieme alle strutture pubbliche.

Escludendo le società consortili, il report individua nel nostro Paese 28 grandi player attivi nell’assistenza ospedaliera e distrettuale con fatturato individuale superiori a 100 milioni di euro nel 2021:

  • 19 sono specializzati nell’assistenza ospedaliera;
  • 3 nella gestione di RSA;
  • 3 nella diagnostica medica;
  • 3 nella riabilitazione funzionale.

Nel 2021 i ricavi aggregati dei 24 operatori per i quali sono disponibili i bilanci analitici completi sono stati pari a 8,8 miliardi di euro, con una crescita del 15,2% sul 2020 e del 6,3% sul 2019. I ricavi sono saliti del 6,7% per gli operatori ospedalieri e del 44,1% per la diagnostica, mentre la ripresa post pandemica non si è concretizzata per i player della riabilitazione (-0,3% sul 2019) e per i gestori di RSA (-0,2%). Il valore aggregato di lavoratori impegnati nelle strutture private è aumentato del 4,5% nel triennio 2019-2021, sfiorando le 72 mila unità nel 2021.

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