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Riforma del Codice appalti: le novità

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Il Decreto legislativo n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 supplemento ordinario n. 12 del 31 marzo 2023.
Il decreto attua la riforma del Codice appalti, introducendo una serie di novità nelle procedure di assegnazione lavori per la Pubblica Amministrazione italiana.
Vediamo le principali novità introdotte nel nuovo Codice appalti e quali sono le tempistiche per l'entrata in vigore.

Appalto integrato

Il nuovo codice prevede la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Questa facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Viene così reintrodotto l’appalto integrato: l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori al medesimo operatore economico. Lo scopo della sua adozione è quella di velocizzare il procedimento di aggiudicazione dei lavori e, allo contempo, garantirne l’esecuzione corretta sulla base di tecniche-operative (progetto esecutivo) avanzate dall’impresa appaltatrice.
Per poter scegliere l’appalto integrato, gli operatori economici devono presentare una delle seguenti caratteristiche:

  • possedere i requisiti prescritti per i progettisti;
  • avvalersi di progettisti qualificati (da indicare nell’offerta);
  • partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

L’offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta deve indicare il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Inoltre, recependo i rilievi della Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, è consentito il subappalto senza limiti percentuali e il cosiddetto subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche.

Procedure sotto la soglia europea e affidamenti diretti

Il nuovo Codice Appalti liberalizza gli appalti sotto la soglia comunitaria, che per i lavori corrisponde a 5,3 milioni di euro. Solo al di sopra di questa soglia resta obbligatorio bandire le gare d'appalto, mentre al di sotto le stazioni appaltanti potranno scegliere tra:

  • procedure negoziate;
  • affidamenti diretti in base all'importo del lavoro o del servizio da affidare.

Il tutto nel rispetto del principio della rotazione. L’affidamento diretto è poi consentito per i lavori di importo inferiore a 150mila euro e per i servizi, compresi quelli di ingegneria, architettura e progettazione, di importo inferiore a 140mila euro.
Oltre questi importi, e fino alle soglie europee, sarà consentita la procedura negoziata senza bando.
Negli appalti di importo fino a 500mila euro, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente, senza il supporto di stazioni appaltanti qualificate.

Digitalizzazione

Introdotta, a partire dal 1°gennaio 2024, la digitalizzazione delle procedure. L'obiettivo è quello di risparmiare per una gara dai sei mesi ad un anno.
Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta tutta la documentazione, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio. Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno i dati disponibili online per garantire trasparenza.
Dunque le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, garantendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
Chi partecipa alle attività e ai procedimenti, deve adottare misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali, assicurando la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.
Inoltre dovranno assicurare la tracciabilità delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendere le piattaforme utilizzate accessibili.


Illeciti professionali

Esclusa la colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità. Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale.
La riforma del codice opera una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie.
In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.
Ad esempio l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di uno dei seguenti elementi:

  • sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
  • condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
  • condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

Queste soltanto alcune delle fattispecie individuate nel dettaglio dal legislatore.

 

Responsabile Unico di Progetto

Il RUP da responsabile unico del procedimento, diviene responsabile unico del progetto.
Una ridefinizione semantica che ha l'obiettivo di risolvere possibili fraintendimenti nell'individuazione delle competenze tra il responsabile del procedimento e il responsabile unico del procedimento che, sebbene connessi, rappresentano due figure diverse.
Il responsabile unico di progetto, infatti non è responsabile di un solo procedimento, ma dell'intera attività amministrativa attraverso la quale si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, sia rientranti nel campo del diritto pubblico, come gli atti amministrativi, sia rientranti nel campo del diritto privato.
Inoltre la legge 241/1990 disciplina il responsabile del procedimento nel duplice ruolo di unità organizzativa e persona fisica, mentre il nuovo Codice riguarda il responsabile del progetto inteso solo come persona fisica.
Il Codice prevede che il RUP possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente.

Dissenso costruttivo

Chiudiamo con l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti.
In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa.
Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera.

Nuovo Codice appalti: le tempistiche per l'entrata in vigore

Le nuove regole fin qui sintetizzate saranno operative in tre fasi:

  • dal 1° aprile 2023 è in vigore l'intero decreto;
  • l'operatività dello stesso è scattata a partire dal 1° luglio 2023;
  • come già visto, per la digitalizzazione c'è tempo fino al 1° gennaio 2024.

Il decreto legislativo 50/2016, è abrogato dunque dal 1° luglio 2023, e le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.
Per procedimenti in corso si intendono:

  • le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
  • per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
  • per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.